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    Lei è a conoscenza di persone che vivono la condizione di “figlio nato fuori dal matrimonio” non riconosciuto?

Art. 21 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

Archiviato in: Normativa — mercoledì, 31 marzo 2010

L’Art. 21 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nel sancire il divieto di qualsivoglia forma di discriminazione fondata sulla nascita, sembrerebbe voler indirizzare gli ordinamenti nazionali verso una regolamentazione unitaria dei rapporti di filiazione.
Nonostante l’unitarietà oggi riconosciuta al rapporto giuridico genitore-figlio, è importante ricordare che il codice e le leggi speciali dettano differenti modalità di attribuzione dello stato di figlio legittimo e naturale.
Mentre infatti, come si è potuto vedere, nella Costituzione non vi è alcuna menzione della fase di accertamento del rapporto giuridico di filiazione, nel sistema codicistico affinché sorga il vincolo giuridico genitore-figlio, pare indispensabile un accertamento secondo modalità prestabilite.
In passato le modalità di formazione del titolo di stato della filiazione erano nettamente differenziate a seconda che si trattasse di filiazione legittima o naturale.
Secondo quanto disposto dal R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, recante l’ordinamento dello stato civile, nel caso di filiazione legittima ciascuno dei soggetti legittimati alla dichiarazione di nascita doveva indicare l’identità del padre o della madre. Pertanto, se la madre era coniugata, chiunque, col dichiarare la nascita creava il titolo di stato di figlio.
Se invece la madre non era coniugata e, quindi, la nascita era da unione non matrimoniale, le enunciazioni relative ai genitori “dovevano essere fatte soltanto per il genitore o per i genitori che personalmente rendevano le dichiarazioni di nascita o che davano, tramite atto pubblico, il proprio consenso ad essere nominati” (Art. 73 comma 2 ord. st. civ.).
Di conseguenza, se la nascita avveniva da genitori non coniugati tra loro, solo i diretti interessati potevano dar vita ad un titolo di stato di filiazione naturale.
Parimenti, detto titolo, poteva formarsi ad iniziativa del figlio o, lui deceduto, dei suoi discendenti a seguito di dichiarazione giudiziale della paternità a maternità.
In breve, se i genitori erano coniugati, il titolo di stato si fermava automaticamente in sede di denuncia di nascita. Se invece non lo erano, il titolo di stato poteva formarsi solo in dipendenza di una dichiarazione (del o dei genitori) o, in mancanza, di un accertamento giudiziale richiesto dal figlio.
In seguito ad una modifica apportata nel 1997, l’Art. 70 ord. st. civ. si stabilì che doveva essere rispettata “l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”.
Tale disposizione modificò radicalmente le modalità di formazione del titolo di status di figlio nato da donna coniugata in considerazione del fatto che quest’ultima poteva insindacabilmente, o impedire la formazione di qualsiasi titolo di stato (poiché il figlio avrebbe dovuto essere dichiarato “di ignoti”) o consentire la formazione di un titolo di stato di figlio naturale qualora la madre stessa o il padre naturale lo avessero riconosciuto.