L’Art. 30 della Costituzione, nell’affermare che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare la prole; al terzo comma riconosce ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Tale norma sembra riferirsi esclusivamente al vincolo biologico e naturalistico di filiazione e quindi non sembra dare spazio a discriminazioni tra figli legittimi e naturali. Tuttavia anche nella normativa attuale, secondo uno schema che risale ai codici del secolo scorso, la disciplina giuridica della filiazione è ripartita e differenziata a seconda che i genitori siano o meno uniti nel vincolo del matrimonio.
Nel primo caso si parla di filiazione legittima, nel secondo di filiazione naturale.
In passato, lo status di figlio era attribuito al solo figlio legittimo che godeva di ogni tutela nei confronti dei genitori, obbligati al mantenimento, all’educazione e all’istruzione, dagli ascendenti, anch’essi tenuti al mantenimento come anche dei parenti, soggetti in determinate circostanze all’obbligo alimentare.
I figli naturali riconosciuti godevano di identica tutela ma solo nei riguardi del genitore che aveva effettuato il riconoscimento; ai figli non riconosciuti era attribuita una posizione limitata, potendo essi ricevere dal genitore solo un sussidio di natura alimentare.
Anche sul piano successorio la condizione dei figli nati da genitori uniti nel matrimonio era assai differenziata rispetto agli altri.
Ai figli legittimi era infatti riservata una quota indisponibile dell’eredità; i figli naturali riconosciuti erano eredi necessari, ma la loro quota era di entità ridotta; ai figli non riconosciuti era invece attribuito un assegno vitalizio di natura alimentare.
Dunque, fino alla riforma del 1975 la filiazione legittima era nettamente contrapposta a quella naturale. Solo la prima, infatti, godeva di una considerazione legale.
Il modello familiare accettato, considerato “legittimo” in quanto conforme al diritto ed al costume, era dunque quello fondato sul matrimonio (all’epoca indissolubile) che rappresentava l’unico ambito in cui la filiazione trovava piena dignità e protezione.
La ratio della legge non era tanto quella di creare discriminazione fra due categorie di figli, quanto piuttosto quella di rafforzare la sola famiglia legittima intesa quale unica struttura capace di assolvere i compiti di mantenimento, istruzione ed educazione necessari per assicurare un’ordinata vita sociale.
Secondo questo modello, al di fuori della famiglia vi era il disordine e non solo sul piano etico (era diffusa l’espressione “figlio della colpa”) ma anche su quello sociale.
Oggi la legge ha profondamente mutato la prospettiva; alla filiazione naturale (è infatti scomparsa l’espressione “illegittima”) si è data la stessa dignità di quella legittima attraverso la sostanziale parificazione tra le due categorie di figli e l’abolizione di quei divieti che di fatto impedivano l’accertamento della verità biologica.
Così, indipendentemente dalla natura della filiazione, il figlio riceve piena tutela giuridica nei confronti del genitore, sicché il rapporto di filiazione si presenta sostanzialmente omogeneo indipendentemente dal vincolo matrimoniale tra i genitori.
Alla luce di tali considerazioni si può senz’altro affermare che nell’ordinamento odierno, quello della famiglia legittima, non rappresenta più l’unico modello di convivenza familiare approvato dal legislatore benché manchi ancora una disciplina unitaria in materia.

