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	<title>Ass.Fi.N. - Associazione Figli Naturali</title>
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		<title>IN COSTRUZIONE</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:13:29 +0000</pubDate>
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		<title>IN COSTRUZIONE</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:12:55 +0000</pubDate>
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		<title>&#8220;Nulla è più terribile di una ignoranza attiva&#8221; (U.W.Goethe)</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:43:27 +0000</pubDate>
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			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Nulla è più terribile di una ignoranza attiva&#8221;</strong> (<span style="text-decoration: underline;">U.W.Goethe)</span></p>
<p><a href="http://www.figlinaturali.org/wp-content/uploads/2010/03/triangolo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-81" title="triangolo" src="http://www.figlinaturali.org/wp-content/uploads/2010/03/triangolo.jpg" alt="" width="106" height="150" /></a></p>
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		<title>Art. 30 della Costituzione</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:37:39 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L’Art. 30 della Costituzione, nell’affermare che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare la prole; al terzo comma riconosce ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Tale norma sembra riferirsi esclusivamente al vincolo biologico e naturalistico di filiazione e quindi...<br /><a href="http://www.figlinaturali.org/art-30-della-costituzione/">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Art. 30 della Costituzione, nell’affermare che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare la prole; al terzo comma riconosce ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.<br />
Tale norma sembra riferirsi esclusivamente al vincolo biologico e naturalistico di filiazione e quindi non sembra dare spazio a discriminazioni tra figli legittimi e naturali. Tuttavia anche nella normativa attuale, secondo uno schema che risale ai codici del secolo scorso, la disciplina giuridica della filiazione è ripartita e differenziata a seconda che i genitori siano o meno uniti nel vincolo del matrimonio.<br />
Nel primo caso si parla di filiazione legittima, nel secondo di filiazione naturale.<br />
In passato, lo status di figlio era attribuito al solo figlio legittimo che godeva di ogni tutela nei confronti dei genitori, obbligati al mantenimento, all’educazione e all’istruzione, dagli ascendenti, anch’essi tenuti al mantenimento come anche dei parenti, soggetti in determinate circostanze all’obbligo alimentare.<br />
I figli naturali riconosciuti godevano di identica tutela ma solo nei riguardi del genitore che aveva effettuato il riconoscimento; ai figli non riconosciuti era attribuita una posizione limitata, potendo essi ricevere dal genitore solo un sussidio di natura alimentare.<br />
Anche sul piano successorio la condizione dei figli nati da genitori uniti nel matrimonio era assai differenziata rispetto agli altri.<br />
Ai figli legittimi era infatti riservata una quota indisponibile dell’eredità; i figli naturali riconosciuti erano eredi necessari, ma la loro quota era di entità ridotta; ai figli non riconosciuti era invece attribuito un assegno vitalizio di natura alimentare.<br />
Dunque, fino alla riforma del 1975 la filiazione legittima era nettamente contrapposta a quella naturale. Solo la prima, infatti, godeva di una considerazione legale.<br />
Il modello familiare accettato, considerato “legittimo” in quanto conforme al diritto ed al costume, era dunque quello fondato sul matrimonio (all’epoca indissolubile) che rappresentava l’unico ambito in cui la filiazione trovava piena dignità e protezione.<br />
La ratio della legge non era tanto quella di creare discriminazione fra due categorie di figli, quanto piuttosto quella di rafforzare la sola famiglia legittima intesa quale unica struttura capace di assolvere i compiti di mantenimento, istruzione ed educazione necessari per assicurare un’ordinata vita sociale.<br />
Secondo questo modello, al di fuori della famiglia vi era il disordine e non solo sul piano etico (era diffusa l’espressione “figlio della colpa”) ma anche su quello sociale.<br />
Oggi la legge ha profondamente mutato la prospettiva; alla filiazione naturale (è infatti scomparsa l’espressione “illegittima”) si è data la stessa dignità di quella legittima attraverso la sostanziale parificazione tra le due categorie di figli e l’abolizione di quei divieti che di fatto impedivano l’accertamento della verità biologica.<br />
Così, indipendentemente dalla natura della filiazione, il figlio riceve piena tutela giuridica nei confronti del genitore, sicché il rapporto di filiazione si presenta sostanzialmente omogeneo indipendentemente dal vincolo matrimoniale tra i genitori.<br />
Alla luce di tali considerazioni si può senz’altro affermare che nell’ordinamento odierno, quello della famiglia legittima, non rappresenta più l’unico modello di convivenza familiare approvato dal legislatore benché manchi ancora una disciplina unitaria in materia.</p>
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		<title>Art. 21 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:37:10 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[L’Art. 21 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nel sancire il divieto di qualsivoglia forma di discriminazione fondata sulla nascita, sembrerebbe voler indirizzare gli ordinamenti nazionali verso una regolamentazione unitaria dei rapporti di filiazione.
Nonostante l’unitarietà oggi riconosciuta al rapporto giuridico genitore-figlio, è importante ricordare che il codice...<br /><a href="http://www.figlinaturali.org/art-21-della-carta-dei-diritti-fondamentali-dell%e2%80%99unione-europea/">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Art. 21 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nel sancire il divieto di qualsivoglia forma di discriminazione fondata sulla nascita, sembrerebbe voler indirizzare gli ordinamenti nazionali verso una regolamentazione unitaria dei rapporti di filiazione.<br />
Nonostante l’unitarietà oggi riconosciuta al rapporto giuridico genitore-figlio, è importante ricordare che il codice e le leggi speciali dettano differenti modalità di attribuzione dello stato di figlio legittimo e naturale.<br />
Mentre infatti, come si è potuto vedere, nella Costituzione non vi è alcuna menzione della fase di accertamento del rapporto giuridico di filiazione, nel sistema codicistico affinché sorga il vincolo giuridico genitore-figlio, pare indispensabile un accertamento secondo modalità prestabilite.<br />
In passato le modalità di formazione del titolo di stato della filiazione erano nettamente differenziate a seconda che si trattasse di filiazione legittima o naturale.<br />
Secondo quanto disposto dal R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, recante l’ordinamento dello stato civile, nel caso di filiazione legittima ciascuno dei soggetti legittimati alla dichiarazione di nascita doveva indicare l’identità del padre o della madre. Pertanto, se la madre era coniugata, chiunque, col dichiarare la nascita creava il titolo di stato di figlio.<br />
Se invece la madre non era coniugata e, quindi, la nascita era da unione non matrimoniale, le enunciazioni relative ai genitori “dovevano essere fatte soltanto per il genitore o per i genitori che personalmente rendevano le dichiarazioni di nascita o che davano, tramite atto pubblico, il proprio consenso ad essere nominati” (Art. 73 comma 2 ord. st. civ.).<br />
Di conseguenza, se la nascita avveniva da genitori non coniugati tra loro, solo i diretti interessati potevano dar vita ad un titolo di stato di filiazione naturale.<br />
Parimenti, detto titolo, poteva formarsi ad iniziativa del figlio o, lui deceduto, dei suoi discendenti a seguito di dichiarazione giudiziale della paternità a maternità.<br />
In breve, se i genitori erano coniugati, il titolo di stato si fermava automaticamente in sede di denuncia di nascita. Se invece non lo erano, il titolo di stato poteva formarsi solo in dipendenza di una dichiarazione (del o dei genitori) o, in mancanza, di un accertamento giudiziale richiesto dal figlio.<br />
In seguito ad una modifica apportata nel 1997, l’Art. 70 ord. st. civ. si stabilì che doveva essere rispettata “l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”.<br />
Tale disposizione modificò radicalmente le modalità di formazione del titolo di status di figlio nato da donna coniugata in considerazione del fatto che quest’ultima poteva insindacabilmente, o impedire la formazione di qualsiasi titolo di stato (poiché il figlio avrebbe dovuto essere dichiarato “di ignoti”) o consentire la formazione di un titolo di stato di figlio naturale qualora la madre stessa o il padre naturale lo avessero riconosciuto.</p>
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		<title>Art. 29 del D.P.R. 396/2000</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:25:10 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[È interessante osservare che l’Art. 29 del D.P.R. 396/2000 conferma la rilevanza della volontà della madre (legittima o naturale) in ordine alla formazione del titolo di stato poiché prevede l’indicazione delle generalità dei genitori legittimi, purché la madre non si opponga, e di quelli naturali qualora gli stessi rendano la dichiarazione di riconoscimento o abbiano...<br /><a href="http://www.figlinaturali.org/art-29-del-d-p-r-3962000/">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È interessante osservare che l’Art. 29 del D.P.R. 396/2000 conferma la rilevanza della volontà della madre (legittima o naturale) in ordine alla formazione del titolo di stato poiché prevede l’indicazione delle generalità dei genitori legittimi, purché la madre non si opponga, e di quelli naturali qualora gli stessi rendano la dichiarazione di riconoscimento o abbiano espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati.</p>
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		<title>La dichiarazione giudiziale di paternità e maternità</title>
		<link>http://www.figlinaturali.org/la-dichiarazione-giudiziale-di-paternita-e-maternita/</link>
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		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L’acquisizione dello status di figlio naturale può dipendere dallo spontaneo riconoscimento di uno o di entrambi i genitori e dunque essere il frutto di una libera manifestazione di volontà o può derivare da una sentenza che accerta giudizialmente il fatto naturale della generazione.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 277 1°co. C.C., la sentenza che dichiara...<br /><a href="http://www.figlinaturali.org/la-dichiarazione-giudiziale-di-paternita-e-maternita/">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’acquisizione dello status di figlio naturale può dipendere dallo spontaneo riconoscimento di uno o di entrambi i genitori e dunque essere il frutto di una libera manifestazione di volontà o può derivare da una sentenza che accerta giudizialmente il fatto naturale della generazione.<br />
In ogni caso, ai sensi dell’art. 277 1°co. C.C., la sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli stessi effetti del riconoscimento.<br />
La legge di riforma del 1975, nello stabilire che la paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui è ammesso il riconoscimento, ha equiparato le due fattispecie, ampliando l’ambito dell’accertamento giudiziale della filiazione naturale.<br />
Conseguentemente, con la riforma del 1975, l’azione può essere sempre proposta, tranne nei due casi in cui il riconoscimento non è ammesso, ovvero nell’ipotesi di figlio nato da rapporti incestuosi tra genitori in malafede, e quando il riconoscimento si ponga in contrasto con lo stato di figlio legittimo, legittimato o naturale altrui.<br />
In tutti gli altri casi la dichiarazione giudiziale è invece ammessa e la prova della paternità e maternità può essere data con ogni mezzo.<br />
Prima della riforma del 1975, non solo la riconoscibilità dei figli naturali subiva alcune limitazioni che colpivano i figli adulterini ed i figli incestuosi e che si estendevano anche alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, ma quest’ultima poi subiva ulteriori limitazioni, alcune riguardavano l’accertamento giudiziale della paternità solo in caso di convivenza more uxorio della madre con il preteso padre all’epoca del concepimento ed infine in presenza di possesso di stato di figlio naturale.<br />
Si trattava di ipotesi in cui la pretesa di anonimato del genitore si riteneva non fosse meritevole di tutela, avendo egli in qualche modo violato l’onere di riservatezza a suo carico o tenuto una condotta che, direttamente o indirettamente forniva argomenti per la proposizione dell’azione. Si consideri anche che il regime previsto nel codice del 1942, per quanto restrittivo perché consentiva la ricerca della paternità solo nell’ipotesi tassativa sopra indicata, era comunque più liberale rispetto al codice del 1865 che all’art. 189 ammetteva le indagini sulla paternità soltanto nei casi di ratto o di stupro violento, ammesso che “il tempo di essi risponda a quello del concepimento”.<br />
La disciplina attuale in tema di accertamento giudiziale della filiazione naturale, con il superamento delle restrizioni alle indagini sulla paternità e maternità naturale e la previsione dell’imprescrittibilità dell’azione per il figlio, appare più conforme ai principi costituzionali, in particolare all’art. 30 Cost., che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale con i diritti dei membri della famiglia legittima.<br />
Dunque la riforma ha conferito piena dignità alla filiazione naturale rimuovendo tutti gli ostacoli che, con gravissimo pregiudizio del figlio, impedivano che potesse esercitare il suo status.<br />
Così, secondo la Corte di Cassazione, il limite di compatibilità con i diritti della famiglia legittima, fissato nell’Art. 30, comma 3, non attiene alla disciplina della costituzione del rapporto di filiazione e della prova della sua esistenza, ma al contenuto di tale rapporto, con particolare attenzione al problema della convivenza del figlio naturale con la famiglia legittima del genitore in relazione alle esigenze di coesione e intimità del nucleo familiare.<br />
I limiti eventualmente posti all’accertamento giudiziale della paternità naturale si giustificano in vista del migliore sviluppo della persona del figlio per la necessità di garantirgli la pienezza dei diritti che gli spettano in quanto tale.<br />
Secondo la Cassazione, la prescrizione dei limiti all’indagine sulla paternità “trova adeguata attuazione, per quanto riguarda le limitazioni attinenti al regime probatorio, nella disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 269 c.c., il quale sottrae al giudice la possibilità di fondare il suo convincimento sulla sola dichiarazione della madre o sulla sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all’epoca del concepimento o, più in generale, nel complesso sistema – ispirato ai criteri di compatibilità con i diritti della famiglia legittima – posto dagli artt. 251, 252, 253, 278 e 274 c.c., mentre ogni altra valutazione sull’adeguatezza e sufficienza dei limiti medesimi appartiene alla considerazione discrezionale del legislatore, non fissando la norma costituzionale alcun canone in proposito”. (Cass., 27 agosto 1997, n. 8059).<br />
Sotto questo profilo appare pertanto evidente come la dichiarazione giudiziale del rapporto di filiazione sia diventata una “forma fondamentale di tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio” (così si è espressa la corte costituzionale, con sent. N. 70/1965).<br />
L’unica esigenza per cui la costituzione impone al legislatore di fissare norme e limiti alla ricerca della paternità è quella di garantire la stabilità della famiglia legittima, e la tutela stessa della famiglia legittima non può richiedere che si frappongano ostacoli all’accertamento dello status di figlio naturale. Anzi, il terzo comma dell’art. 30 Cost., nel prescrivere che la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, costituisce il fondamento costituzionale cui si riallaccia l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale.</p>
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		<title>Raccolta normativa:</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
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		<description><![CDATA[CODICE CIVILE
Articolo 231 Paternità del marito
Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio
Art. 232 c.c. Presunzione di concepimento durante il matrimonio
Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell&#8217;annullamento, dello scioglimento o dalla cessazione...<br /><a href="http://www.figlinaturali.org/raccolta-normativa/">Leggi tutto</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CODICE CIVILE</strong></p>
<p>Articolo 231 Paternità del marito</p>
<p>Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio</p>
<p>Art. 232 c.c. Presunzione di concepimento durante il matrimonio</p>
<p>Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell&#8217;annullamento, dello scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.</p>
<p>Art. 233 c.c. Nascita del figlio prima dei centottanta giorni</p>
<p>Il figlio nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi, o il figlio stesso, non ne disconoscono la paternità.</p>
<p>Art. 234 c.c. Nascita del figlio dopo i trecento giorni</p>
<p>Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall&#8217;annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio. Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente. In ogni caso il figlio può proporre azione per reclamare lo stato di legittimo.</p>
<p>Art. 235 c.c. Disconoscimento di paternità</p>
<p>L&#8217;azione per il disconoscimento di paternità del figlio concepito durante il matrimonio è consentita solo nei casi seguenti: se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita; se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare; se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibile con quello del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità. L&#8217;azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.</p>
<p>Art. 239 c.c. Supposizione di parto o sostituzione di neonato</p>
<p>Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato (Cod. Pen. 566 e seguenti), ancorché vi sia un atto di nascita conforme al possesso di stato, il figlio può reclamare uno stato diverso, dando la prova della filiazione anche a mezzo di testimoni nei limiti e secondo le regole dell&#8217;art. 241. Parimenti si può contestare la legittimità del figlio dando anche a mezzo di testimoni, nei limiti e secondo le regole sopra indicati, la prova della supposizione o della sostituzione predette.</p>
<p>Art. 240 c.c. Mancanza dell&#8217;atto di matrimonio</p>
<p>La legittimità del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non può essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio (130), qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato (237) che non sia in opposizione con l&#8217;atto di nascita.</p>
<p>Art. 244 c.c. Termini dell&#8217;azione di disconoscimento</p>
<p>L&#8217;azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio. Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare (144) se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. L&#8217;azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento. L&#8217;azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore. NOTA Il secondo comma è stato dichiarato in parte illegittimo dalla Corte Costit. (sentenza 134 del 2 maggio 1985).</p>
<p>Art. 246 c.c. Trasmissibilità dell&#8217;azione di disconoscimento</p>
<p>Se il titolare dell&#8217;azione di disconoscimento della paternità muore senza averla promossa, ma prima che ne sia decorso il termine, sono ammessi ad esercitarla in sua vece: nel caso di morte del presunto padre o della madre, i discendenti e gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del presunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo; nel caso di morte del figlio, il coniuge o i discendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del figlio o dal</p>
<p>raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti.</p>
<p>Art. 247 c.c. Legittimazione passiva</p>
<p>Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti (Cod. Proc. Civ. 102) necessari nel giudizio di disconoscimento. Se una delle parti è minore o interdetta, l&#8217;azione è proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Se una delle parti è un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l&#8217;azione è proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l&#8217;azione si propone nei confronti delle persone indicate nell&#8217;articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.</p>
<p>Art. 248 c.c. Legittimazione all&#8217;azione di contestazione della</p>
<p>legittimità. Imprescrittibilità</p>
<p>L&#8217;azione per contestare la legittimità spetta a chi dall&#8217;atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse. L&#8217;azione è imprescrittibile. Quando l&#8217;azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell&#8217;articolo precedente. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori (Cod. Proc. Civ. 70, 102, 715).</p>
<p>Art. 249 c.c. Reclamo della legittimità</p>
<p>L&#8217;azione per reclamare lo stato legittimo spetta al figlio; ma, se egli non l&#8217;ha promossa ed è morto in età minore o nei cinque anni dopo aver raggiunto la maggiore età, può essere promossa dai discendenti di lui. Essa deve essere proposta contro entrambi i genitori, e, in loro mancanza, contro i loro eredi (att. 121). L&#8217;azione è imprescrittibile riguardo al figlio.</p>
<p>Art. 250 c.c. Riconoscimento del figlio naturale</p>
<p>Il figlio naturale può essere riconosciuto, nei modi previsti dall&#8217;art. 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all&#8217;epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i sedici anni non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il consenso dell&#8217;altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all&#8217;interesse del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l&#8217;intervento del pubblico ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.</p>
<p>Art. 251 c.c. Riconoscimento di figli incestuosi</p>
<p>I figli nati da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela (74) anche soltanto naturale, in linea retta all&#8217;infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità (78) in linea retta, non possono essere riconosciuti (128, 278) dai loro genitori, salvo che questi al tempo del concepimento ignorassero il vincolo esistente tra di loro o che sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l&#8217;affinità. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui. Il riconoscimento è autorizzato dal giudice, avuto riguardo all&#8217;interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.</p>
<p>Art. 252 c.c. Affidamento del figlio naturale e suo inserimento nella</p>
<p>famiglia legittima</p>
<p>Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all&#8217;affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale. L&#8217;eventuale inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori può essere autorizzato dal giudice qualora ciò non sia contrario all&#8217;interesse del minore e sia accertato il consenso dell&#8217;altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, nonché dell&#8217;altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve osservare e quelle cui deve attenersi l&#8217;altro genitore. Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima è subordinato al consenso dell&#8217;altro coniuge, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all&#8217;atto del matrimonio o l&#8217;altro coniuge conoscesse l&#8217;esistenza del figlio naturale. E&#8217; altresì richiesto il consenso dell&#8217;altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento.</p>
<p>Art. 253 c.c. Inammissibilità del riconoscimento</p>
<p>In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova</p>
<p>Art. 254 c.c. Forma del riconoscimento</p>
<p>Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell&#8217;atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento (587), qualunque sia la forma di questo. La domanda di legittimazione di un figlio naturale presentata al giudice o la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore in un atto pubblico (2699) o in un testamento (587) importa riconoscimento, anche se la legittimazione non abbia luogo.</p>
<p>Art. 255 c.c. Riconoscimento di un figlio premorto</p>
<p>Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti</p>
<p>Art. 256 c.c. Irrevocabilità del riconoscimento</p>
<p>Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato.</p>
<p>Art. 258 c.c. Effetti del riconoscimento</p>
<p>Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge. L&#8217;atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all&#8217;altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto. Il pubblico ufficiale che le riceve e l&#8217;ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l&#8217;ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.</p>
<p>Art. 261 c.c. Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento</p>
<p>Il riconoscimento comporta da parte del genitore l&#8217;assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi.</p>
<p>Art. 262 c.c. Cognome del figlio</p>
<p>Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre. Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre. Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l&#8217;assunzione del cognome del padre.</p>
<p>Art. 263 c.c. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità</p>
<p>Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall&#8217;autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse. L&#8217;impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione (280 e seguenti). L&#8217;azione è imprescrittibile</p>
<p>Art. 264 c.c. Impugnazione da parte del riconosciuto</p>
<p>Colui che è stato riconosciuto non può, durante la minore età o lo stato d&#8217;interdizione per infermità di mente, impugnare il riconoscimento. Tuttavia il giudice, con provvedimento in camera di consiglio su istanza del pubblico ministero o del tutore o dell&#8217;altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio o del figlio stesso che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può dare l&#8217;autorizzazione per impugnare il riconoscimento, nominando un curatore speciale (715).</p>
<p>Art. 265 c.c. Impugnazione per violenza</p>
<p>Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall&#8217;autore del riconoscimento entro un anno (2964) dal giorno in cui la violenza è cessata. Se l&#8217;autore del riconoscimento è minore, l&#8217;azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell&#8217;età maggiore (267).</p>
<p>Art. 270 c.c. Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità</p>
<p>L&#8217;azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità naturale è imprescrittibile riguardo al figlio. Se il figlio muore prima di avere iniziato l&#8217;azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o naturali (258) riconosciuti, entro due anni dalla morte. L&#8217;azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.</p>
<p>Art. 273 c.c. Azione nell&#8217;interesse del minore o dell&#8217;interdetto</p>
<p>L&#8217;azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell&#8217;interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall&#8217;art. 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l&#8217;autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l&#8217;azione se egli ha compiuto l&#8217;età di sedici anni. Per l&#8217;interdetto l&#8217;azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.</p>
<p>Art. 274 c.c. Ammissibilità dell&#8217;azione</p>
<p>L&#8217;azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata. Sull&#8217;ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso (Cod. Proc. Civ. 125, 737) di chi intende promuovere l&#8217;azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d&#8217;appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio. L&#8217;inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine dell&#8217;inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative. Il tribunale, anche prima di ammettere l&#8217;azione, può, se trattasi di minore o d&#8217;altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio.</p>
<p>Art. 276 c.c. Legittimazione passiva</p>
<p>La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi (Cod. Proc. Civ. 102). Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse</p>
<p>Art. 277 c.c. Effetti della sentenza</p>
<p>La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento</p>
<p>(258 e seguenti). Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il</p>
<p>mantenimento, l&#8217;istruzione e l&#8217;educazione del figlio e per la tutela degli interessi</p>
<p>patrimoniali di lui.</p>
<p>Art. 278 c.c. Indagini sulla paternità o maternità</p>
<p>Le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell&#8217;art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Possono essere ammesse dal giudice quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponde a quello del concepimento (Cod. Pen. 519, 523 e seguenti).</p>
<p>Art. 279 c.c. Responsabilità per il mantenimento e l&#8217;educazione</p>
<p>In ogni caso in cui non può proporsi l&#8217;azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, I&#8217;istruzione e l&#8217;educazione (580, 594). Il figlio naturale se maggiorenne e in stato di bisogno può agire per ottenere gli alimenti. L&#8217;azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell&#8217;art. 274. L&#8217;azione può essere promossa nell&#8217;interesse del figlio minore da un curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del pubblico ministero o del genitore che esercita la potestà.</p>
<p>Art. 280 c.c. Legittimazione dei figli naturali</p>
<p>La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo. Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice.</p>
<p>Art. 281 c.c. Divieto di legittimazione</p>
<p>Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti (251).</p>
<p>Art. 282 c.c. Legittimazione dei figli premorti</p>
<p>La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.</p>
<p>Art. 283 c.c. Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente</p>
<p>matrimonio</p>
<p>I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell&#8217;atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio.</p>
<p>Art. 284 c.c. Legittimazione per provvedimento del giudice</p>
<p>La legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice soltanto se corrisponde agli interessi del figlio ed inoltre se concorrono le seguenti condizioni: che sia domandata dai genitori stessi o da uno di essi e che il genitore abbia compiuto l&#8217;età indicata nel quinto comma dell&#8217;art. 250; che per il genitore vi sia l&#8217;impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio; che vi sia l&#8217;assenso dell&#8217;altro coniuge se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato; che vi sia il consenso del figlio legittimando se ha compiuto gli anni sedici, o dell&#8217;altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore degli anni sedici, salvo che il figlio sia già riconosciuto. La legittimazione può essere chiesta anche in presenza di figli legittimi o legittimati. In tal caso il presidente del tribunale deve ascoltare i figli legittimi o legittimati, se di eta superiore ai sedici anni.</p>
<p>Art. 285 c.c. Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei</p>
<p>genitori</p>
<p>Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel n. 2 dell&#8217;articolo precedente. In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti, e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti, del genitore entro il quarto grado.</p>
<p>Art. 286 c.c. Legittimazione domandata dall&#8217;ascendente</p>
<p>La domanda di legittimazione di un figlio naturale riconosciuto (250, 277) può in caso di morte del genitore essere fatta da uno degli ascendenti legittimi di lui, se il genitore non ha comunque espressa una volontà in contrasto con quella di legittimare (att. 124).</p>
<p>Art. 287 c.c. Legittimazione in base alla procura per il matrimonio</p>
<p>Nei casi in cui è consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice può essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non poté essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante. Quando i figli sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione è necessario che dalla procura risulti la volontà di riconoscerli o di legittimarli.</p>
<p>Art. 288 c.c. Procedura</p>
<p>La domanda di legittimazione accompagnata dai documenti giustificativi deve essere diretta al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza. Il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la sussistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti e delibera, in camera di consiglio (Cod. Proc. Civ. 737) sulla domanda di legittimazione. Il pubblico ministero e la parte possono, entro venti giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla Corte d&#8217;appello. Questa, richiamati gli atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico</p>
<p>ministero. In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce all&#8217;atto di nascita del figlio.</p>
<p>Art. 289 c.c. Azioni esperibili dopo la legittimazione</p>
<p>La legittimazione per provvedimento del giudice non impedisce l&#8217;azione ordinaria per la contestazione dello stato di figlio legittimato per la mancanza delle condizioni indicate nel n. 1 dell&#8217;art. 284, negli artt. 285, 286 e 287, ferma restando la disposizione dell&#8217;art. 263. Se manca la condizione indicata nel n. 3 dell&#8217;art. 284 la contestazione può essere promossa soltanto dal coniuge del quale è mancato l&#8217;assenso.</p>
<p>Art. 290 c.c. Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice.</p>
<p>La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa. Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data<br />
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		<title>Massime della Giurisprudenza</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>

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		<description><![CDATA[Il documento, in formato pdf,  riporta delle massime della Corte di Cassazione e di alcuni Tribunali italiani in merito alla filiazione naturale e al riconoscimento di paternità.
Allegato: massime giurisprudenza
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<p><strong>Allegato:<a href="http://" target="_blank"> </a></strong><a href="http://" target="_blank">massime giurisprudenza</a></p>
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		<title>Alla ricerca dei genitori: le regole del diritto italiano</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 12:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Intervento del Professore Leonardo Lenti nell&#8217;ambito della Fiera Internazione delle Pari Opportunità e dei Diritti per Tutti, promossa a Torino
Leonardo Lenti, Professore Ordinario di Diritto Privato, Università degli Studi di Torino. 
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			<content:encoded><![CDATA[<p>Intervento del Professore Leonardo Lenti nell&#8217;ambito della Fiera Internazione delle Pari Opportunità e dei Diritti per Tutti, promossa a Torino</p>
<p><em>Leonardo Lenti, Professore Ordinario di Diritto Privato, Università degli Studi di Torino. </em></p>
<p><a href="http://www.figlinaturali.org/wp-content/uploads/2010/03/alla-ricerca-dei-genitori_lenti.pdf" target="_blank">Scarica allegato</a></p>
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