L’acquisizione dello status di figlio naturale può dipendere dallo spontaneo riconoscimento di uno o di entrambi i genitori e dunque essere il frutto di una libera manifestazione di volontà o può derivare da una sentenza che accerta giudizialmente il fatto naturale della generazione.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 277 1°co. C.C., la sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli stessi effetti del riconoscimento.
La legge di riforma del 1975, nello stabilire che la paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui è ammesso il riconoscimento, ha equiparato le due fattispecie, ampliando l’ambito dell’accertamento giudiziale della filiazione naturale.
Conseguentemente, con la riforma del 1975, l’azione può essere sempre proposta, tranne nei due casi in cui il riconoscimento non è ammesso, ovvero nell’ipotesi di figlio nato da rapporti incestuosi tra genitori in malafede, e quando il riconoscimento si ponga in contrasto con lo stato di figlio legittimo, legittimato o naturale altrui.
In tutti gli altri casi la dichiarazione giudiziale è invece ammessa e la prova della paternità e maternità può essere data con ogni mezzo.
Prima della riforma del 1975, non solo la riconoscibilità dei figli naturali subiva alcune limitazioni che colpivano i figli adulterini ed i figli incestuosi e che si estendevano anche alla dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, ma quest’ultima poi subiva ulteriori limitazioni, alcune riguardavano l’accertamento giudiziale della paternità solo in caso di convivenza more uxorio della madre con il preteso padre all’epoca del concepimento ed infine in presenza di possesso di stato di figlio naturale.
Si trattava di ipotesi in cui la pretesa di anonimato del genitore si riteneva non fosse meritevole di tutela, avendo egli in qualche modo violato l’onere di riservatezza a suo carico o tenuto una condotta che, direttamente o indirettamente forniva argomenti per la proposizione dell’azione. Si consideri anche che il regime previsto nel codice del 1942, per quanto restrittivo perché consentiva la ricerca della paternità solo nell’ipotesi tassativa sopra indicata, era comunque più liberale rispetto al codice del 1865 che all’art. 189 ammetteva le indagini sulla paternità soltanto nei casi di ratto o di stupro violento, ammesso che “il tempo di essi risponda a quello del concepimento”.
La disciplina attuale in tema di accertamento giudiziale della filiazione naturale, con il superamento delle restrizioni alle indagini sulla paternità e maternità naturale e la previsione dell’imprescrittibilità dell’azione per il figlio, appare più conforme ai principi costituzionali, in particolare all’art. 30 Cost., che assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Dunque la riforma ha conferito piena dignità alla filiazione naturale rimuovendo tutti gli ostacoli che, con gravissimo pregiudizio del figlio, impedivano che potesse esercitare il suo status.
Così, secondo la Corte di Cassazione, il limite di compatibilità con i diritti della famiglia legittima, fissato nell’Art. 30, comma 3, non attiene alla disciplina della costituzione del rapporto di filiazione e della prova della sua esistenza, ma al contenuto di tale rapporto, con particolare attenzione al problema della convivenza del figlio naturale con la famiglia legittima del genitore in relazione alle esigenze di coesione e intimità del nucleo familiare.
I limiti eventualmente posti all’accertamento giudiziale della paternità naturale si giustificano in vista del migliore sviluppo della persona del figlio per la necessità di garantirgli la pienezza dei diritti che gli spettano in quanto tale.
Secondo la Cassazione, la prescrizione dei limiti all’indagine sulla paternità “trova adeguata attuazione, per quanto riguarda le limitazioni attinenti al regime probatorio, nella disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 269 c.c., il quale sottrae al giudice la possibilità di fondare il suo convincimento sulla sola dichiarazione della madre o sulla sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all’epoca del concepimento o, più in generale, nel complesso sistema – ispirato ai criteri di compatibilità con i diritti della famiglia legittima – posto dagli artt. 251, 252, 253, 278 e 274 c.c., mentre ogni altra valutazione sull’adeguatezza e sufficienza dei limiti medesimi appartiene alla considerazione discrezionale del legislatore, non fissando la norma costituzionale alcun canone in proposito”. (Cass., 27 agosto 1997, n. 8059).
Sotto questo profilo appare pertanto evidente come la dichiarazione giudiziale del rapporto di filiazione sia diventata una “forma fondamentale di tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio” (così si è espressa la corte costituzionale, con sent. N. 70/1965).
L’unica esigenza per cui la costituzione impone al legislatore di fissare norme e limiti alla ricerca della paternità è quella di garantire la stabilità della famiglia legittima, e la tutela stessa della famiglia legittima non può richiedere che si frappongano ostacoli all’accertamento dello status di figlio naturale. Anzi, il terzo comma dell’art. 30 Cost., nel prescrivere che la legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, costituisce il fondamento costituzionale cui si riallaccia l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale.

